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Le prime conseguenze del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ora in Gazzetta Ufficiale
di Lucia Izzo - Non solo regole inerenti l'obbligo di taratura, come imposto dalla sentenza 113/2015 della Corte Costituzionale, secondo la quale tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocit devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalit e di taratura.
Si tratta di regole che dovranno essere rispettate da chi di competenza, in particolare Comuni, organi di polizia e gestori delle strade che dovranno garantire una massima trasparenza quanto alla presegnalazione e alla visibilit delle postazioni, spesso "occultate" dai Comuni per sorprendere gli utenti della strada.
Si prevede all'uopo una distanza minima, ovverosia la medesima indicata dall'art. 79, comma 3, del regolamento di attuazione del C.d.S., che varia in base al tipo di strada per i segnali di pericolo e prescrizione. Sono ammesse distanze superiori, ma non oltre i 4 km, se giustificate dal particolare andamento piano-altimetrico della strada e dallo stato dei luoghi.
Per i dispositivi di rilevamento privi di agente accertatore dovr essere collocato su di esse o nelle immediate vicinanze, un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo di polizia o una breve iscrizione con la denominazione del corpo o del servizio di polizia operante.
Non dovranno esserci, tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento, delle intersezioni stradali, altrimenti in quel caso il messaggio dovr essere ripetuto, mentre nessuna ripetizione dovr esservi in presenza di diramazioni o immissioni da strade private o aree private laterali, e neppure sul lato sinistro della strada nel caso di strade a doppio senso o a senso unico anche a pi corsie.
Diverse, invece, le disposizioni riguardanti le postazioni temporanee. In realt, anche per queste consentito l'utilizzo di segnali collocati su strada in maniera permanente, ma solo laddove la posizione di tali dispositivi sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata e il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assuma carattere di sistematicit.
In via generale, tuttavia, i provvedimenti ministeriali hanno previsto che nessuna preventiva segnalazione sia prevista per i dispositivi di rilevamento della velocit installati a bordo di veicoli per la misura della velocit in movimento, anche a inseguimento. Le postazioni temporanee di rilevamento, invece, vanno comunque presegnalate con le stesse modalit e distanze di quelle permanenti.
La visibilit delle postazioni, invece, sarebbe dalla normativa garantita da alcuni elementi peculiari, anche laddove il rilevamento sia effettuato dal lato opposto di marcia: tali elementi identificativi, che possono essere presenti "anche" (quindi non necessariamente) congiuntamente, sono la presenza del personale in uniforme, di segnali con il simbolo dell'organo operante posizionati nei pressi della postazione, di veicoli con le insegne istituzionali o con la supplementare luce lampeggiante.
Nonostante l'introduzione di una dettagliata normativa, tuttavia, in molti ritengono che gli obblighi potrebbero essere facilmente elusi. Ben noti sono episodi che hanno colmato le aule di giustizia in passato a causa di presegnalazioni "furbette" (ex. segnali in galleria, postazione subito all'uscita), dispositivi "nascosti" da guard rail molto alti o colorati in modo da confondersi con l'ambiente circostante.
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